Martedì, Febbraio 07, 2012
   
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Confraternite

Con confraternita si intende, ai sensi del vigente Codice di diritto canonico, un'associazione pubblica di fedeli per l'esercizio di opere pie e di carità, con una regolare organizzazione ed avente per scopo l'incremento del culto pubblico. Essa viene eretta ed aggregata ad una Chiesa con bolla pontificia. Deve avere uno statuto che ne fissa lo scopo ed i rapporti sociali interni, un titolo ed un nome, una foggia speciale di abito per i confratelli, ecc.
Le confraternite devono essere gestite da un'amministrazione, formata da:
* Priore
* Vice priore
* Assistenti
* Consulente
* Cassiere
* Fattori e/o benefattori
La carica di priore dura cinque anni. In caso di non elezione di un nuovo priore la Curia deve nominare un Commissario straordinario.
Vi deve essere un padre spirituale che celebra le SS. Messe e si mette a disposizione dei confratelli. Va però ricordato che l'organigramma sopra descritto è puramente indicativo e che le denominazioni statutarie dei singoli incarichi - così come la loro quantità e natura - variano molto da sodalizio a sodalizio, in quanto molto spesso discendono da tradizioni ultrasecolari. A puro titolo di esempio, il presidente dell'associazione - oltre che col nome Priore - può essere denominato Governatore, Camerlengo, Moderatore, ecc. Gli Assistenti (consiglieri d'amministrazione) possono essere chiamati Guardiani, Officiali, Banchieri, ecc. La stessa durata degli incarichi può variare, a partire da un minimo di tre anni.
Il titolo di "Arciconfraternita" veniva attribuito a quella Confraternita cui veniva concessa la facoltà di aggregare a sé tutte le Confraternite, ovunque erette, aventi il medesimo fine di culto e la medesima denominazione. Fra i vari onori di cui godevano in particolare le Arciconfraternite romane, non era infrequente la possibilità di poter chiedere ogni anno al Papa - in occasione della propria Festa titolare - la liberazione d'un condannato a morte.
Per il Codice di diritto canonico la Confraternita acquista una personalità giuridica distinta da quella dei singoli componenti. Ma non è una persona giuridica secondo il diritto civile, se non è riconosciuta anche dallo Stato.

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